Beauty of Joseon
Relief Sun Rice + Probiotics SPF50+, 50ml
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EAN 8809782555508Guide per paese
I cosmetici coreani venduti in Italia devono riportare il testo in italiano per quattro elementi dell'etichetta, indicare sulla confezione una Persona responsabile per l'UE e non essere rietichettati nel Suo magazzino.
Beauty of Joseon
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EAN 8809782555508ROUND LAB
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EAN 8809782551814Haruharu Wonder
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EAN 8809532221707Un cartone di sieri coreani è aperto sul bancone di una profumeria nei dintorni di Bologna, accanto c'è un foglio di etichette stampate in italiano e l'assistente sta staccando la prima. Nulla in quella scena sembra un atto normativo. In Italia lo è.
Il Decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018 conclude l'elenco delle fasi di fabbricazione dei cosmetici, all'articolo 8, comma 2, con "il confezionamento nell'imballaggio secondario e l'etichettatura". Confezionamento secondario ed etichettatura. L'articolo 9 prevede quindi che chiunque svolga una di tali fasi abbia trenta giorni di tempo dall'inizio dell'attività per inviare una comunicazione, per ciascun sito, al Ministero della Salute e alla Regione. Un negozio che etichetta confezioni coreane nel retrobottega ha aperto un sito di produzione di cosmetici ed è tenuto a effettuare tale comunicazione.
La versione breve
L'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce che la lingua di quattro elementi dell'etichetta deve essere quella dello Stato membro in cui il prodotto perviene all'utilizzatore finale: contenuto nominale, termine minimo di conservazione o periodo di validità dopo l'apertura, precauzioni d'impiego e funzione del prodotto. L'Italia ha adottato l'italiano, con lo stesso decreto del 27 settembre 2018. Le confezioni multilingue vanno bene se l'italiano è leggibile quanto le altre lingue e se l'elenco degli ingredienti rimane in INCI, che è armonizzato a livello dell'UE.
Le confezioni coreane non soddisfano nessuno di questi requisiti, quindi l'unica questione ancora aperta per quanto riguarda l'Italia è chi applichi l'etichetta e dove.
Applicare l'etichetta in autonomia comporta un ulteriore costo. L'articolo 4, paragrafo 6, stabilisce che la traduzione di un'etichetta non La rende la Persona responsabile, mentre l'articolo 13, paragrafo 3, prevede che un distributore che, di propria iniziativa, traduca qualsiasi elemento dell'etichettatura per rendere un prodotto disponibile in un secondo Stato membro sia tenuto a notificarlo direttamente alla Commissione. Acquisti scorte sigillate da un grossista francese, come fanno molti negozi italiani perché il mercato francese è il luogo in cui si trova effettivamente gran parte delle scorte coreane detenute nell'UE, stampi il Suo adesivo in italiano e si ritrova con l'obbligo di notifica e di comunicazione del sito di produzione per un solo adesivo.
L'Italia non gestisce un registro nazionale dei prodotti in aggiunta al CPNP e non lo fa dal 6 gennaio 2016, quando il D.Lgs. 4 dicembre 2015 n. 204 ha abrogato la Legge 713/1986 e, con essa, la vecchia comunicazione italiana pre-commercializzazione. La notifica avviene una sola volta, nel CPNP, a cura della Persona Responsabile, e l'identità di tale Persona dipende dalle modalità di ingresso delle merci nell'UE.
Ciò che il decreto 204/2015 ha introdotto, invece, è un regime sanzionatorio che si articola in base alla tipologia di inadempienza. L'articolo 17 tutela l'operatore commerciale che vende in confezioni originali e integre quando la non conformità riguarda requisiti intrinseci, la composizione o lo stato interno del contenitore, a condizione che l'operatore commerciale non ne fosse a conoscenza e che la confezione non presenti alcun segno di manomissione. La formulazione non è un Suo problema.
È l'etichetta a esserlo. Un distributore che ometta i controlli prescritti per i distributori rischia un'ammenda da 3.000 € a 30.000 €, una sanzione penale anziché amministrativa. L'etichettatura non conforme comporta per la Persona Responsabile un'ammenda da € 500 a € 4.000, la mancata notifica un'ammenda da € 1.000 a € 6.000 e la violazione degli obblighi relativi alla valutazione della sicurezza e alla documentazione informativa sul prodotto un'ammenda da € 10.000 a € 100.000.
Tutte le imprese italiane che hanno un fornitore estero sono tenute a rispettare tale obbligo, e la maggior parte lo adempie in ritardo. L'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 prevede la trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate con soggetti non residenti in Italia tramite il Sistema di Interscambio, per le operazioni a decorrere dal 1° luglio 2022. Per gli acquisti, il termine è il quindici del mese successivo alla ricezione del documento.
I codici sono importanti. Il codice TD18 riguarda le merci provenienti da un fornitore dell'UE. Il codice TD17 riguarda i servizi acquistati all'estero, categoria in cui rientrano il Suo spedizioniere, il Suo agente doganale e qualsiasi servizio di stoccaggio all'estero. Il codice TD19 riguarda le merci vendute da un venditore non residente ma già presenti in Italia, e la guida dell'Agenzia delle Entrate è esplicita nell'escludere le importazioni.
La maggior parte dei rivenditori italiani interpreta la conseguenza al contrario. Il comma 3-bis esonera le operazioni coperte da una bolletta doganale, perciò un'importazione diretta dalla Corea non genera alcuna trasmissione SdI, mentre una fattura ordinaria di un grossista olandese o polacco genera un TD18 ogni mese. La trasmissione tardiva costa € 2 per fattura, con un tetto massimo di € 400 al mese, importo che si riduce della metà se il problema viene risolto entro quindici giorni. Si tratta più di un fastidio che di una minaccia, motivo per cui viene dimenticato per un anno e arriva sotto forma di una pila di fatture.
Il Centro Studi di Cosmetica Italia ha stimato il consumo di cosmetici in Italia a 13.396 milioni di euro per il 2024, con una crescita del 6,9%: mass market 5.507 milioni di euro, profumeria 2.774 milioni di euro (+9,5%), farmacia 2.218 milioni di euro, e-commerce 1.262 milioni di euro (+13,5%), erboristeria 446 milioni di euro. Ciò che vale al di fuori dell'Italia è riportato nella guida per gli acquirenti a livello europeo dedicata alla vendita all'ingrosso di prodotti coreani per la cura della pelle.
Due di questi fattori dovrebbero influenzare le Sue scelte di acquisto. I profumi concentrano l'80% del traffico delle profumerie, quindi un'esposizione di prodotti coreani per la cura della pelle in una profumeria non attira i clienti che già vi fanno acquisti. Deve avere una propria ragione d'essere, il che, in pratica, significa proporre routine e campioncini di prova piuttosto che un lungo elenco di marchi. L'erboristeria rappresenta ora il 3,3% del consumo italiano di cosmetici, rispetto al 4,1% prima della pandemia, perché il posizionamento naturale ha smesso di essere prerogativa esclusiva di quel canale. Una gamma coreana proposta in un'erboristeria con una narrazione incentrata sulla clean beauty si trova a competere con la stessa narrazione in altri cinque canali.
La nostra posizione per un rivenditore indipendente italiano: acquisti all'interno dell'UE da un fornitore le cui confezioni riportano già il testo conforme alla normativa italiana e l'indirizzo della Persona responsabile per l'UE, senza dover applicare nulla in autonomia. L'approvvigionamento diretto dalla Corea sembra più economico per unità, ma il costo effettivo di importazione dalla Corea, comprensivo di spese di sdoganamento e trasporto, di solito assorbe la differenza prima ancora che inizi il lavoro di messa in conformità. Il livello italiano aggiunge quindi una comunicazione relativa al sito di produzione, l'obbligo di notifica al CPNP e una fascia di sanzioni penali correlate ai controlli delle etichette, tutti elementi che aumentano in proporzione al numero di referenze piuttosto che al volume per referenza. Duecento referenze coreane con vendite modeste rappresentano lo scenario peggiore per questo tipo di calcolo. Assumersi questo ruolo conviene solo con una gamma ristretta, un volume elevato per linea e un valutatore della sicurezza già sotto contratto.
Analizzarla per ogni articolo, prima dell'ordine di acquisto.
La preghiamo di inviare questo documento a un potenziale fornitore e di richiedere risposte scritte:
Buongiorno, prima di aprire un conto, La preghiamo di confermare per iscritto quanto segue: 1. Quale soggetto giuridico è la Persona responsabile per l'UE per questi prodotti e quali nome e indirizzo sono stampati sulla confezione? 2. Le confezioni che ci vengono fornite sono già etichettate in italiano per quanto riguarda il contenuto nominale, la durata o il PAO, le precauzioni e la funzione? 3. È stato tradotto qualche elemento dell'etichettatura dopo l'immissione dei prodotti sul mercato dell'UE e, in caso affermativo, chi ha presentato la notifica ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3? 4. I prodotti sono stati notificati al CPNP e da quale Responsabile? 5. Le Sue fatture a noi destinate indicheranno i numeri di lotto per ogni riga? 6. Ci emetterà fattura con un numero di partita IVA UE e da quale Paese? Grazie.
Un fornitore che risponde per iscritto a tutte e sei le domande Le sta vendendo dei prodotti. Un fornitore che risponde a due domande e Le offre uno sconto Le sta vendendo anche il lavoro di compliance.
Sì. Una partita IVA italiana non è di per sé abilitata agli scambi intra-UE; Lei deve richiedere all'Agenzia delle Entrate l'iscrizione nell'archivio VIES e, finché il Suo numero non risulta nel sistema di verifica VIES della Commissione, un grossista di un altro Stato membro non può emetterLe fatture esenti da IVA. Una volta che ciò avviene, la fattura Le perviene senza IVA, Lei la integra come TD18 con IVA italiana e detrae tale IVA nella stessa dichiarazione. Verifichi il Suo numero sul sito VIES prima del primo ordine, anziché dopo la prima fattura.
Solo se tutti i filtri UV presenti nella formula sono elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. Un prodotto per la protezione solare contenente un filtro non incluso in tale allegato non può essere immesso in alcun modo sul mercato dell'UE, e né un'etichetta italiana né la presenza di una Persona responsabile possono modificare tale condizione. Prima di effettuare l'ordine, chieda al fornitore l'elenco INCI completo di ciascun prodotto solare e verifichi Lei stesso la conformità dei filtri rispetto all'allegato VI.
Non quando acquista da un fornitore dell'UE la cui Persona responsabile ha già notificato il prodotto; l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009 attribuisce l'obbligo di notifica alla Persona responsabile, e tale notifica avviene una sola volta. Lei diventa la Persona responsabile, e quindi il notificante, quando importa Lei stesso le merci dalla Corea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, o le vende a Suo nome. Chieda al fornitore il numero di riferimento CPNP per ogni prodotto, anziché una garanzia generica che tutti i prodotti siano stati notificati.
Gli articoli, i decreti, le fasce di sanzione e i dati relativi ai canali sopra indicati sono stati consultati su EUR-Lex, sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Agenzia delle Entrate e nel rapporto del Centro Studi di Cosmetica Italia in data 1° settembre 2026. Informazioni generali, non costituenti consulenza legale o fiscale; verifichi un assortimento o un percorso specifico con il Suo commercialista o con il Ministero della Salute.
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I prezzi all'ingrosso vengono sbloccati una volta approvato il Suo account commerciale. La verifica richiede da uno a due giorni lavorativi.
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